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Bonus Prima Casa under 36 prorogato a tutto il 2023

Il Bonus Prima Casa riservato agli under 36 è una misura introdotta dal governo italiano per agevolare l’acquisto della prima casa per coloro che hanno, appunto, meno di 36 anni. Questo beneficio fiscale offre vantaggi significativi agli acquirenti, come ad esempio l’esenzione dall’imposta di registro e l’accesso a tassi di interesse agevolati sui mutui. La buona notizia è che il Decreto Sostegni-bis 73/2021, entrato in vigore a partire dal 26 maggio 2021, è stato prorogato per tutto il 2023. L’ISEE, l’indicatore economico che valuta il tenore complessivo del nucleo familiare, è determinante per l’assegnazione dell’incentivo. Vediamo insieme tutto ciò che serve sapere su questo Bonus Prima Casa per i giovani under 36. Requisiti Bonus prima casa under 36 anni Il requisito principale per poter beneficiare del Bonus Prima Casa è che l’acquirente sia cittadino italiano o dell’Unione Europea residente in Italia. Inoltre, l’acquirente deve essere maggiorenne e non possedere già una proprietà immobiliare nel territorio italiano. Il Bonus Prima Casa under 36 è riservato ai giovani con un’età inferiore a 36 anni, nati dal 1988 in poi, e include l’esenzione delle imposte ipotecarie e catastali nonché una maggiore facilità nell’accesso al relativo Fondo di Garanzia. Lo Stato eroga un sostegno per l’80% sull’acquisto purché la richiesta soddisfi i seguenti requisiti: A. A – non deve trattarsi di un’abitazione di lusso. L’immobile deve rientrare in una delle seguenti categorie catastali: A/2 – abitazioni di tipo civile A/3 – abitazioni di tipo economico A/4 – abitazioni di tipo popolare A/5 – abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 – abitazioni di tipo rurale A/11 – abitazioni e alloggi tipici dei luoghi B. B – il richiedente non deve possedere altri immobili C. C – la richiesta di mutuo non deve superare i 250 mila euro Le agevolazioni fiscali relative agli atti di acquisto della prima casa riguardano: 1. la riduzione del 50% sugli onorari notarili 2. l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale 3. esenzione dall’imposta sostitutiva di un eventuale mutuo, pari allo 0,25% dell’ammontare richiesto 4. esenzione dall’imposta di bollo, come per altri atti di acquisto soggetti a imposta proporzionale Secondo il centro studi di Kiron Partner, l’accesso al bonus potrebbe portare a un risparmio di circa 130 euro sulla rata mensile, rispetto a coloro che non possono ottenere l’agevolazione: ovviamente la cifra dipende anche dalla durata e dall’importo del mutuo. È bene sottolineare che, in caso di infondatezza di requisiti e condizioni per beneficiare delle agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate è autorizzata per legge al recupero delle imposte dovute con la maggiorazione degli interessi e relative sanzioni. L’obiettivo di questo bonus è promuovere l’autonomia abitativa giovanile, e le misure vengono applicate alle proprietà considerate prima casa e alle loro pertinenze, come box e cantine. Per quanto riguarda i limiti di reddito, il bonus prima casa è accessibile alle fasce con un ISEE non superiore ai 40.000 euro. Per quanto riguarda invece la scadenza, il bonus prima casa under 36 è valido per tutti gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. Come richiedere il Bonus prima casa under 36? Bisogna presentare la domanda alla propria banca o rivolgersi al mediatore creditizio a cui viene richiesto il mutuo per ottenere tutte le informazioni necessarie per beneficiare del bonus senza rischi.

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Coronavirus e sospensione mutui prima casa

Il decreto “Cura Italia” prevede misure a sostegno del Paese e delle categorie che rischiano di subire maggiormente le conseguenze dell’attuale emergenza sanitaria. Le misure straordinarie previste dalla manovra riguardano anche chi ha un mutuo prima casa e si trova in questo momento in gravi difficoltà nel sostenere l’impegno economico delle rate. Già con il DL 9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” era stata prevista la possibilità di richiedere la sospensione per 9 mesi delle rate del mutuo “prima casa” in favore dei lavoratori dipendenti che si erano visti sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno trenta giorni. Con il nuovo decreto “Cura Italia” (18/2020) è stata ampliata tale possibilità anche ai lavoratori autonomi che certifichino di aver subìto perdite pari al 33% sul fatturato trimestrale. Probabilmente basterà un’autocertificazione per le partite IVA che dovranno dichiarare di aver registrato in un trimestre (o in un minor lasso di tempo) successivo al 21 febbraio 2020 una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% di quello risalente all’ultimo trimestre 2019, a causa delle restrizioni introdotte per contenere l’emergenza da coronavirus. Potrà presentare la domanda di accesso ai benefici del fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa (istituito con la legge 244/2007, cd. fondo Gasparrini) il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000,00 euro e in possesso di indicatore Isee non superiore a 30mila euro (quest’ultimo requisito reddituale è stato però eliminato per tutto l’anno 2020). Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Ed è ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi. Al fondo di solidarietà presso il ministero dell’Economia e delle Finanze (e gestito da Consap S.p.A.) sono stati affidati altri 400 milioni di euro che si aggiungono ai circa 25 milioni residui. Nonostante, però, i decreti legge siano immediatamente operativi, per poter presentare domanda bisognerà attendere qualche settimana perché sono attesi dei necessari chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni. Finita la sospensione il mutuatario riprenderà (applicando i tassi che ci saranno in quel momento) a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda e il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione. Come segnalato dagli esperti di Facile.it, la richiesta di sospensione è un’opzione che dovrebbe essere utilizzata solo se effettivamente necessaria. Accedere al fondo potrebbe infatti significare, per alcuni, precludersi la possibilità di surrogare il mutuo non solo durante il periodo di sospensione, ma anche in futuro. “Sebbene ci si trovi in una situazione senza precedenti e vada detto che il mondo bancario, in periodi come questi, ha sempre grande comprensione dei mutuatari e si adoperi per trovare delle soluzioni”, spiega Umberto Stivala, esperto di mutui di Facile.it, “è bene evidenziare che, in passato, ci sono stati istituti di credito che hanno negato la surroga a mutuatari che anni prima avevano fatto ricorso al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate”. Un’alternativa potrebbe essere quella di attendere che termini il periodo di criticità per poi richiedere una surroga o una rinegoziazione, se necessario allungando il piano di ammortamento. Aumentare la durata dei tempi di restituzione consentirebbe di alleggerire la rata e, stando alle attuali condizioni di mercato, addirittura probabilmente godere di tassi migliori rispetto a quelli validi all’atto dell’erogazione originaria. Chi, invece, attualmente paga rate per credito al consumo (finanziamenti personali e cessioni del quinto) non avrà diritto ad alcuna moratoria. Non è, però, escluso che gli istituti di credito potranno autonomamente adeguarsi alla attuale congiuntura economica, alcune banche hanno infatti già fatto partire una serie di provvedimenti volti ad aiutare i propri clienti.  

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