Misure straordinarie per contenere gli effetti negativi di COVID-19 sullo svolgimento dell’attività giudiziaria

Misure straordinarie per contenere gli effetti negativi di COVID-19 sullo svolgimento dell’attività giudiziariaIl decreto legge n. 11/2020 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (8 marzo 2020) ed ha fornito in materia di giustizia ulteriori misure rispetto a quelle già contenute nell’art. 10 del Decreto legge n. 9/2020.

Tale decreto, però, non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha suscitato dubbi interpretativi.

La confusione è stata determinata anche dal “Comunicato urgente” diffuso alle 17:30 dell’8 marzo 2020, che indicava la sospensione dei termini per gli atti dei procedimenti rinviati, verbo non presente nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In questo contesto, la relazione illustrativa trasmessa ieri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Senato, avente ad oggetto il disegno di legge di conversione, ha fornito alcuni chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal d.l. n. 11/2020.

È stato infatti precisato che oggetto della sospensione sono tutti i processi civili e penali “pendenti” e non soltanto per quelli “pendenti” con udienza già fissata e da rinviare d’ufficio. Pertanto la sospensione è da intendersi “disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato)” la quale “dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”.

Tutte le udienze comprese tra il 9 marzo e il 22 marzo 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti (art. 1, comma 1), nonché quelle di fronte alle commissioni tributarie e alle magistrature militari (art. 1, comma 4) sono rinviate d’ufficio, tranne le eccezioni espressamente elencate all’art. 2, comma 2, lett. g).

Del pari, nello stesso periodo, sono sospesi tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei medesimi procedimenti (art. 1, comma 2). Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo (art. 1, comma 2, secondo periodo).

Il differimento immediato delle udienze è previsto anche per consentire ai capi degli uffici giudiziari di poter adottare le misure organizzative necessarie ad evitare assembramenti all’interno dell’ufficio e contatti ravvicinati tra le persone fino al 31 maggio 2020 (art. 2, comma 1).

Per i procedimenti civili, non sono rinviate le udienze relative ad una serie di materie, specificate all’art. 2, comma 2, lett. g), n. 1.

Si segnala che non sono, altresì, soggette a rinvio le cause per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre “grave pregiudizio” alle parti. In questo caso, la dichiarazione di urgenza è disposta con decreto non impugnabile: a) del presidente dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso per le cause per le quali non sia già stata celebrata alcuna udienza; b) del giudice istruttore o del collegio nel caso in cui siano state già celebrate udienze. Nelle ipotesi in cui 3 non sia ravvisabile la figura del giudice istruttore (controversie del lavoro, e, più in generale, tutte quelle di competenza del Tribunale in composizione monocratica).

Per i procedimenti penali, non sono rinviate le udienze indicate all’art. 2, comma 2, lett. g), nn. 2) e 3), ed in particolare quelle:

– di convalida dell’arresto o del fermo;

– relative a procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 c.p.p. di durata massima della custodia cautelare;

– nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;

Altresì, se i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, non sono rinviate le udienze:

– dei procedimenti a carico di persone detenute;

– nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

– nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

– nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

Infine, non sono rinviate le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza. La dichiarazione di urgenza è fatta dal Giudice o dal Presidente del Collegio, su richiesta di parte.

In ogni caso, per maggiori dettagli si rinvia alla scheda di analisi a cura dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense

https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/677549/Scheda+di+analisi+decreto+legge+11-2020+%289-3-2020%29.pdf/839660f0-119b-42d2-baa8-6c1cf88265f5